L’Associazione è composta da soci ordinari, onorari, benemeriti e simpatizzanti.
Sono soci ordinari tutti coloro, compresi gli allievi degli istituti di istruzione del Corpo, che con qualsiasi grado hanno fatto parte della Guardia di finanza, nonchè i militari in servizio di ogni grado, le vedove e gli orfani maggiorenni di soci dell’Associazione.
Sono soci onorari i comandanti generali e i comandanti in seconda della Guardia di finanza, il Capo di Stato Maggiore del Comando generale, i generali delle altre Forze armate in servizio nel Corpo, le personalità pubbliche e gli appartenenti al ministero ecclesiale, di grado eminente, che sono nominati su proposta del Presidente Nazionale dell’Associazione con l’approvazione del Consiglio Nazionale. Possono essere nominati soci onorari i generali ed i colonnelli in servizio e quelli iscritti all’Associazione che acquisiscono particolari benemerenze, nonchè i membri del Consiglio Nazionale, dopo la cessazione dalla carica, previa proposta motivata del Comitato Esecutivo Nazionale votata all’unanimità e ratificata dal Consiglio Nazionale.
Sono soci benemeriti i finanzieri in congedo ed in servizio di ogni grado, nonchè gli estranei al Corpo che hanno ben meritato per concrete opere e servizi resi a favore dell’Associazione. Essi sono nominati dal Comitato Esecutivo Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, nonchè del Consiglio di Sezione, tramite i competenti consiglieri nazionali.
Sono soci simpatizzanti i congiunti maggiorenni di finanzieri in congedo e in servizio di ogni grado, nonchè i militari in congedo delle Forze armate e di polizia, gli estranei al Corpo incensurati che, per esimia personalità morale e civica, godono della stima della cittadinanza. Essi sono nominati dai consigli di sezione.
Acquisiscono la qualifica aggiuntiva di soci sostenitori, i soci ordinari, simpatizzanti e benemeriti che versano la quota associativa annuale in misura non inferiore al doppio di quella normale.
Acquistano la qualità di socio ordinario o di socio simpatizzante coloro che, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e, comunque, non annoverando alcuno dei motivi di esclusione previsti dall’articolo 5 ne fanno domanda, su apposito modello (socio ordinario –socio simpatizzante), conforme a quello approvato dalla Presidenza Nazionale dell’Associazione, alla sezione del Comune di residenza o, in mancanza, alla sezione più vicina o a quella di gradimento, previa la deliberazione favorevole del Consiglio di Sezione e il pagamento della quota associativa.
Le notizie personali e la certificazione dei requisiti possono essere attestati con dichiarazioni sostitutive.
L’iscrizione decorre dalla data stabilita dalla deliberazione del Consiglio di Sezione.
Contro la deliberazione che respinge la domanda di iscrizione è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data della ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Comitato Esecutivo Nazionale. La decisione del Comitato è definitiva e, se lo stesso accoglie il ricorso, stabilisce la decorrenza dell’iscrizione.
Non possono far parte della Associazione coloro che:
- hanno riportato condanna per delitto doloso;
- sono cessati dal servizio nel Corpo per provvedimento autoritativo di espulsione o per diniego di rafferma;
- non hanno comunque mantenuto una buona condotta morale o civile o dimostrino di non essere degni di appartenervi per qualsiasi motivo;
- sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici o dimessi da istituti di istruzione militare, per ragioni morali, disciplinari o per inettitudine alla vita militare.
Per gli stessi motivi, coloro che sono già iscritti all’Associazione sono soggetti alla perdita della qualità di socio a decorrere dalla data della deliberazione del Comitato Esecutivo Nazionale o del Consiglio Nazionale ovvero dalla sentenza di primo grado. Il provvedimento è notificato all’interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento a cura della sezione di appartenenza.
Il socio escluso o sospeso deve astenersi da qualsiasi attività associativa e deve restituire alla sezione la tessera sociale dell’Associazione.
Il socio ha il dovere di:
- versare la quota annuale associativa entro il termine stabilito;
- partecipare alla vita e alle attività dell’Associazione e cooperare al suo potenziamento morale e materiale;
- mantenere un comportamento leale e dignitoso che non contraddica gli scopi del sodalizio, che non leda l’onorabilità ed il prestigio della Guardia di finanza, dell’Associazione e degli organi sociali, e che sia riguardoso verso gli altri soci.
Il socio ha il diritto di:
- ricevere la tessera sociale comprovante la sua qualità di socio;
- collaborare alla realizzazione degli scopi dell’Associazione;
- godere dei benefici previsti.
Per l’elezione delle cariche sociali centrali e periferiche hanno diritto all’elettorato attivo e passivo solamente i soci ordinari e i soci benemeriti, entrambi se finanzieri in congedo.
Possono ricoprire cariche sociali centrali e periferiche i soci ordinari e i soci benemeriti, entrambi se finanzieri in congedo, iscritti all’Associazione da almeno un anno alla data in cui sono indette le elezioni. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai soci che hanno ricoperto o ricoprono una carica sociale.
Il requisito del periodo di iscrizione all’Associazione non si richiede per ricoprire le cariche sociali delle nuove sezioni.
I militari in congedo soci onorari dell’Associazione possono esercitare l’elettorato attivo e passivo dopo un anno dalla nomina.
Relativamente ai rapporti tra i soci le gerarchie e le precedenze sono stabilite in relazione alla carica e non al grado. Ciò non esime alcun socio dal dovere di reciproco rispetto nonchè dal riguardo dovuto ai soci più anziani o più elevati in grado.
dal sito www.assofinanzieri.it